PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il secondo comma dell'articolo 6 del codice civile è inserito il seguente:

      «Il figlio assume il cognome della madre».

Art. 2.

      1. L'articolo 237 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 237. - (Fatti costitutivi del possesso di stato). - Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.
      In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

          1) che la persona abbia sempre portato il cognome della madre che essa pretende di avere;

          2) che la madre l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al suo mantenimento e alla sua educazione;

          3) che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;

          4) che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia».

Art. 3.

      1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 262. - (Cognome del figlio riconosciuto solo dal padre). - Il figlio riconosciuto solo dal padre assume il cognome del padre. Se la filiazione nei confronti

 

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della madre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte del padre, il figlio naturale può assumere il cognome della madre, aggiungendolo o sostituendolo a quello del padre. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome della madre».

Art. 4.

      1. Il terzo comma dell'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome della moglie».

Art. 5.

      1. Gli articoli 143-bis e 156-bis del codice civile sono abrogati.

Art. 6.

      1. Qualora, al momento della nascita, il padre abbia già altri figli che portano il suo cognome, i genitori devono dichiarare all'ufficiale di stato civile, entro tre giorni dalla nascita, il cognome che intendono dare al figlio. In caso di disaccordo, il figlio assume il cognome del padre.

Art. 7.

      1. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.